Il decreto legislativo 231/01 prevede la responsabilità della Società per determinati reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ad opera di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. soggetti in posizione apicale) ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopraindicati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).
Il decreto, peraltro, agli artt. 6 e 7, prevede che la Società:
Non risponde per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b.
Risponde per i reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui direzione se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, dovendosi escludere in ogni caso l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
La Società, a questo proposito ha stabilito di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231, di un Codice Etico e di un Sistema Sanzionatorio